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Gara #477

GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E LORO PERTINENZE CHE COSTITUISCANO PERICOLO ALLA SICUREZZA COLLETTIVA, SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI PRATO, MONTEMURLO, SESTO FIORENTINO ED ALTRI

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Informazioni appalto

16/05/2025
Aperta
Servizi
€ 4.000.000,00
GUCCI Lorenzo
Consiag Servizi Comuni S.r.l.

Categorie merceologiche

906 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

Lotti

1
B6E4F1FA95
Qualità prezzo
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E LORO PERTINENZE CHE COSTITUISCANO PERICOLO ALLA SICUREZZA COLLETTIVA, SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI PRATO, MONTEMURLO, SESTO FIORENTINO ED ALTRI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E LORO PERTINENZE CHE COSTITUISCANO PERICOLO ALLA SICUREZZA COLLETTIVA, SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI PRATO, MONTEMURLO, SESTO FIORENTINO ED ALTRI
€ 1.300.000,00
€ 700.000,00
€ 0,00

Scadenze

06/06/2025 18:00
16/06/2025 18:00
17/06/2025 09:00

Allegati

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451.34 kB
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16/05/2025 14:55
402.59 kB
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112.00 kB
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16/05/2025 14:57
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16/05/2025 14:57
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16/05/2025 14:57
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16/05/2025 14:57
62.50 kB
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16/05/2025 14:57
106.45 kB

Chiarimenti

20/05/2025 14:56
Quesito #1
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera portare alla cortese attenzione dell’Ente in indirizzo, i quesiti di seguito brevemente riportati.





1. Iscrizione Cat. 4 - Cl. D) dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Con specifico rimando alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4-Classe D richiesta ai sensi dell’art. 7-pag. 8 punto n. 2 del Disciplinare, si chiede di voler confermare che alla procedura sono ammessi anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5 che risultano titolati a svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla categoria 4. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) precisa, infatti, che “gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (n.d.r. categoria 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (n.d.r. categoria 4)”. Conformemente si veda la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi l’iscrizione alla Categoria 5 ANGA è assorbente di quella in Categoria 4.






2. Autorizzazione al trasporto dei rifiuti Codice EER 16.01.01 – Con specifico riguardo ai codici EER richiesti ai sensi dell’art. 7-pag. 8 punto n. 3 del Disciplinare in relazione alla autorizzazione al trasporto dei rifiuti di cui all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si chiede di voler confermare che il rimando al codice 16.01.01 costituisca un mero refuso da non dover considerare. Il codice di che trattasi, infatti, disciplina e categorizza i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli e, dunque, rifiuti scevri e distanti dall’attività in concessione. Si chiede, piuttosto, di voler confermare che il codice in tal senso ammesso e richiesto, oltretutto conferente col servizio in concessione e non a caso posseduto dalla gran parte delle ditte operanti nel settore, è il 16.10.01 “rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose”.






3. Iscrizione White List Prefettura competente – In relazione ai requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 7-pag. 7 del Disciplinare, e con specifico riguardo al requisito relativo alla white list ivi indicato, ove espressamente si dice che “la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso (…) della iscrizione nella white list della Prefettura competente” si chiede di confermare, in armonia a quanto previsto dai bandi – pari oggetto – pubblicati da tutte le Stazioni Appaltanti che intendono esternalizzare il servizio de quo, che siano ammessi a partecipare anche gli oo.ee. che, dimostrandolo, abbiano presentato opportuna domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.






4. Apparente refuso art. 2 del Capitolato – Si chiede di confermare che il rimando, contenuto all’interno dell’art. 2 del Capitolato a “introiti derivanti dal pagamento (…) di tariffe e multe diverse da quelle riscosse (…)” sia da intendersi, al pari dei successivi rimandi a pagamenti e tariffe, come un lapsus calami da espungere dalla lex specialis.






22/05/2025 11:03
Risposta
Spett.le O.E.,

di seguito i chiarimenti richiesti:

1. Iscrizione Cat. 4 - Cl. D) dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:
Si conferma che, ai sensi dell’art. 212, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i., le imprese iscritte in categoria 5 sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 (potendo chiedere di trasportare anche rifiuti non pericolosi), a condizione che la quantità complessiva non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritti, cioè a parità di classe.

2. Autorizzazione al trasporto dei rifiuti Codice EER 16.01.01:
Si conferma che trattasi di mero refuso, dovendosi pertanto intendere il codice EER 16.10.01 in luogo del codice 16.01.01.

3. Iscrizione White List Prefettura competente:
Come noto, l’iscrizione degli operatori economici nelle white list rientra tra i requisiti soggettivi di qualificazione e la relativa carenza determina l’incapacità di contrarre con le PP.AA., ai sensi dell’art. 1, comma 52, legge 190/12 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016, per l’esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione maliosa. Tale indicazione vale anche in relazione alla partecipazione alla presente gara. La Stazione Appaltante è dunque tenuta ad accertare che il concorrente che partecipa alla gara risulti iscritto alla white list della Prefettura competente. Al riguardo, si precisa che nel Comunicato A.N.AC. 17 gennaio 2023 è precisato che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) al momento della partecipazione alla gara, determina l’inammissibilità del concorrente e la sua esclusione dalla procedura.

4. Apparente refuso art. 2 del Capitolato:
Si conferma che trattasi di mero refuso, derivante dalla errata riproduzione dell’art. 179, comma 3, lett. b, d.lgs. 36/2023, che quindi non va considerato ai fini della stima del valore della concessione.

Consiag Servizi Comuni



21/05/2025 09:10
Quesito #2
Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopongono i seguenti quesiti:


Codice EER 16.01.01
Nel disciplinare di gara, art. 4 – Requisiti di idoneità professionale, viene richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i codici EER 16.01.01, 16.03.03, 16.03.04, ecc.
Tuttavia, precisiamo che il codice EER 16.01.01 non risulta esistente, in quanto il capitolo 16.01 non contiene tale specifico codice a sei cifre .
Si richiede conferma che il codice 16.01.01 è un refuso e non è è necessario ai fini della partecipazione in quanto inesistente.Categoria 4 - Classe D
Nel medesimo articolo del disciplinare si indica come requisito il possesso dell’iscrizione all’ANGA per la Categoria 4 classe F e Categoria 5 classe D (da 6.000 a 15.000 tonnellate ) . Tuttavia, si segnala che in altri documenti e comunicazioni relativi a procedimenti analoghi della stessa Stazione Appaltante (es. vs. risposta prot. n. 4 del 08/05/2019) era stato chiarito che la classe (es. F, D, ecc.) fanno riferimento alla quantità complessiva di rifiuti trasportati annualmente dall’azienda, e non può quindi essere richiesta specificamente per un singolo bando se non dimostrando che l'attività oggetto del bando produce una quantità annuale di rifiuti superiore alle 3.000 Ton , cosa ovviamente non possibile in un attività come quella oggetto della presente procedura .
Si chiede pertanto conferma che, ai fini della qualificazione dei concorrenti, sia sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nella Categoria 4 e 5, indipendentemente dalla classe, come da precedente vs. chiarimento già emesso per la precedente gara.

Cordiali saluti
23/05/2025 12:24
Risposta
Spett.le O.E.,

di seguito i chiarimenti richiesti:

1. Codice EER 16.01.01:
Si conferma che trattasi di mero refuso, dovendosi pertanto intendere il codice EER 16.10.01 in luogo del codice 16.01.01.

2. Categoria 4 - Classe D:
Trattasi di mero refuso e per l’effetto si precisa che i requisiti di iscrizione all’A.N.G.A. vanno riferiti, rispettivamente, alla Categoria 4, Classe F) – e non alla Classe D) erroneamente indicata – e alla Categoria 5 Classe F), considerata l’effettiva quantità di rifiuti trasportati annualmente.

22/05/2025 17:31
Quesito #3
Oggetto: Richiesta di rettifica – Allegazione certificato iscrizione conto terzi

In riferimento alla documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, si segnala che tra i requisiti di idoneità professionale richiesti al punto 7 del Disciplinare di Gara, non è previsto il possesso dell’autorizzazione al trasporto merci in conto terzi, bensì esclusivamente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 2-bis, 4 e 5, necessarie e sufficienti per l’espletamento del servizio, che – come noto – viene effettuato in regime di conto proprio ai sensi dell’art. 230 del D.lgs. 152/2006, trattandosi di attività rientranti nell’ambito della manutenzione stradale.

Tuttavia, al punto 7 dell’elenco documentale, viene richiesta l’allegazione del certificato di iscrizione all’Albo per il trasporto di cose in conto terzi, che risulterebbe non coerente con quanto previsto tra i requisiti di partecipazione. L’obbligo di tale iscrizione non è infatti generalizzato ma dipende dal titolo giuridico di iscrizione all’Albo dettato dalla normativa sui trasporti e dalle modalità operative adottate dal concorrente.

Alla luce di quanto sopra, si richiede cortese rettifica del suddetto punto, specificando che l’obbligo di allegare il certificato di iscrizione all’Albo per il trasporto in conto terzi sussiste solo per i concorrenti che effettuano l’attività in tale regime, mentre per coloro che operano in conto proprio ai sensi dell’art. 230 del TUA, detto requisito non è necessario né deve costituire motivo di esclusione.


26/05/2025 10:23
Risposta
Spett.le O.E.,

Si conferma che l’allegazione in sede di offerta del certificato di iscrizione all’Albo per il trasporto di cose in conto terzi non è richiesta ai concorrenti che effettuano il trasporto in conto proprio, subordinato solo al possesso della licenza rilasciata dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (legge 298/74).
23/05/2025 12:04
Quesito #4
Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto Operatore Economico formula il seguente quesito:

Si chiede cortesemente di confermare che siano ammessi alla procedura anche gli operatori che, pur risultando attualmente iscritti in Categoria 4, Classe inferiore alla D, abbiano già presentato regolare istanza di incremento alla Classe D presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

23/05/2025 12:44
Risposta
Vedasi risposta al chiarimento precedente.
30/05/2025 12:13
Quesito #5
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si sottopone a codesta Ill.ma S.A. il seguente quesito.

Premesso che:
- essendo previsto dal capitolato tecnico (art. 2) l'obbligo di corresponsione, da parte del concessionario a favore della Stazione appaltante, Consiag Servizi Comuni Srl, dell'importo di € 80,00 "per ogni intervento effettuato" o in misura maggiore in base all'importo offerto dal concorrente, e che lo stesso maggior importo trova valorizzazione, quale "Offerta Economica", con una percentuale unica di rialzo sull'importo base di 80,00 (Art. 17 Disciplinare di gara);
- che il servizio deve essere garantito per tutti gli incidenti, ivi compresi quelli in cui non è possibile individuare il responsabile civile dell'incidente e che i relativi costi non sono coperti dalle compagnie assicurative, essendo ignoto il responsabile, e quindi rimarranno a carico del Concessionario, come normalmente avviene per il questo tipo di servizio;
- che il capitolato tecnico stabilisce all' art. 3 (ultimo capoverso), che in "In caso di intervento "a vuoto" ovvero su chiamata, alla quale non corrisponda alcun riscontro oggettivo sul campo, nulla sarà dovuto dall’ente concedente."
con la presente siamo a richiedere:
- se nel caso di incidenti con responsabile ignoto, e quindi con oneri non a carico della compagnia assicurativa o dell'autori degli incidenti, perché ignoti, e quindi con costi esclusivamente a carico del Concessionario, deve essere comunque corrisposto a favore della Stazione appaltante, Consiag Servizi Comuni Srl, l'importo di € 80,00
- di voler pertanto confermare che nel caso di incidenti con responsabile ignoto, e quindi con oneri esclusivamente a carico del Concessionario, non debba essere corrisposto da parte del Concessinario il suddetto importo di € 80,00 o maggior importo come offerto in sede di gara, ex art. 2 Capitolato tecnico.

Ringraziamo sin d'ora per la cortese risposta.

03/06/2025 17:42
Risposta
Spett.le O.E.,

Si precisa che, nel caso in cui all’intervento effettuato non corrisponda alcun riscontro oggettivo sul campo, ovvero non sia possibile individuare il responsabile dell’incidente, fermi restando i relativi costi a carico del concessionario, quest’ultimo non dovrà erogare l’importo di € 80,00 (o il maggior importo offerto in gara) in favore dell’Ente concedente.
Si rammenta in ogni caso che il concorrente, nell’ambito della “offerta tecnica” presentata, ha facoltà di proporre servizi migliorativi e/o aggiuntivi ai fini dell’assegnazione di eventuale punteggio anche in relazione agli interventi “infruttuosi”.
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